L’ANGOLO DELLA PREVIDENZA
di Marina Pontillo
Indennità
ordinaria di disoccupazione
con requisiti ridotti
L’indennità di
disoccupazione con requisiti
ridotti spetta a quei
lavoratori che non
raggiungono il minimo
contributivo richiesto per
la disoccupazione ordinaria
ma che possano far valere:
almeno 78 giornate
lavorative, anche in più
settori, nell’anno solare
precedente, comprese le
festività e le giornate di
assenza indennizzate
(malattia, maternità…)
un’anzianità assicurativa
per la disoccupazione da
almeno due anni ( cioè
almeno un contributo
settimanale versato all’Inps
prima del biennio precedente
l‘anno nel quale viene
chiesta l’indennità. Per chi
presenterà domanda entro il
31 marzo 2006, quindi, il
contributo in questione deve
essere stato accreditato
entro la fine del 2003 ).
L’indennità è riconosciuta
in caso di licenziamento e
non più in caso di
dimissioni volontarie. Fanno
eccezione le lavoratrici in
maternità e le dimissioni
derivanti da giusta causa
(es. mancato pagamento della
retribuzione, molestie
sessuali, modifica di
mansioni).
Importo
L’indennità giornaliera
non può superare il 30%
della retribuzione media
giornaliera, nei limiti di
un importo massimo mensile
lordo di € 806,78, elevato a
€ 969,66 per i lavoratori la
cui retribuzione lorda
mensile è superiore a €
1745,40.
Spetta per un numero di
giornate corrispondenti a
quelle effettivamente
lavorate nell’anno
precedente fino ad un
massimo di 156.
Pagamento
L’indennità viene
corrisposta in un’unica
soluzione entro il 120°
giorno dalla data di
presentazione della domanda,
mediante:
assegno circolare
recapitato presso il
domicilio del lavoratore;
bonifico bancario o
postale;
allo sportello di un
qualsiasi ufficio postale
del territorio nazionale.
In caso di accredito in
conto corrente bancario o
postale è necessario
indicare anche gli estremi
dell’ufficio pagatore presso
cui si intende riscuotere
l’indennità, nonché le
coordinate bancarie o
postali e il numero di conto
corrente.
Modulistica
Modello DS 21
sottoscritto dal lavoratore;
Modello DL 86/88 bis
Modello 01M con il quale
il datore di lavoro
certifichi la settimana di
contribuzione nel biennio
precedente;
Modello Anf/Prest.
(reddito del nucleo
familiare) nel caso si abbia
diritto a trattamenti di
famiglia.
Richiesta di detrazione
d’imposta.
Termini di presentazione
della domanda
La domanda deve essere
presentata all’Inps dal 1
gennaio al 31 marzo
dell’anno successivo a
quello in cui è cessato il
rapporto di lavoro. I
termini sono prescrittivi.
I moduli sono reperibili
presso le sedi Inps.
Contribuzione
I periodi per i quali si è
percepita l’indennità di
disoccupazione vanno a
configurarsi come
contribuzione figurativa.
I contributi figurativi
possono essere ricongiunti
ai sensi della legge 29/79
ai fini pensionistici.
Ricorso
Se la domanda viene respinta
è possibile presentare
ricorso, in carta libera, al
Comitato provinciale dell’Inps,
entro 90 giorni dalla data
di ricezione della lettera
con la quale l’Inps comunica
il rigetto.
Il ricorso può essere:
presentato direttamente
agli sportelli della sede
Inps che ha respinto la
domanda;
inviato alla sede dell’Inps
per posta con raccomandata
con ricevuta di ritorno;
presentato tramite uno
degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
E’ opportuno allegare al
ricorso ogni documento
ritenuto utile.