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L’ANGOLO DELLA PREVIDENZA

di Marina Pontillo

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta a quei lavoratori che non raggiungono il minimo contributivo richiesto per la disoccupazione ordinaria ma che possano far valere:
 almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell’anno solare precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità…)
 un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni ( cioè almeno un contributo settimanale versato all’Inps prima del biennio precedente l‘anno nel quale viene chiesta l’indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2006, quindi, il contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2003 ).
L’indennità è riconosciuta in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni volontarie. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica di mansioni).

Importo
L’indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 806,78, elevato a € 969,66 per i lavoratori la cui retribuzione lorda mensile è superiore a € 1745,40.
Spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente fino ad un massimo di 156.

Pagamento
L’indennità viene corrisposta in un’unica soluzione entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda, mediante:
 assegno circolare recapitato presso il domicilio del lavoratore;
 bonifico bancario o postale;
 allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
In caso di accredito in conto corrente bancario o postale è necessario indicare anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere l’indennità, nonché le coordinate bancarie o postali e il numero di conto corrente.

Modulistica
 Modello DS 21 sottoscritto dal lavoratore;
 Modello DL 86/88 bis
 Modello 01M con il quale il datore di lavoro certifichi la settimana di contribuzione nel biennio precedente;
 Modello Anf/Prest. (reddito del nucleo familiare) nel caso si abbia diritto a trattamenti di famiglia.
 Richiesta di detrazione d’imposta.

Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. I termini sono prescrittivi.
I moduli sono reperibili presso le sedi Inps.

Contribuzione
I periodi per i quali si è percepita l’indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa.
I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.

Ricorso
Se la domanda viene respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’Inps comunica il rigetto.
Il ricorso può essere:
 presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;
 inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

E’ opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.