UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di decreto
legislativo concernente la
definizione delle norme
generali relative alla
scuola dell’infanzia e al
primo ciclo
dell’istruzione, ai sensi
della legge 28 marzo 2003,
n. 53
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87
e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante:
.Delega al Governo per la
definizione delle norme
generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali
delle prestazioni in
materia di istruzione e
formazione professionale.;
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive
modificazioni e, in
particolare, l’articolo
21;
VISTO il decreto del
Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275;
VISTA la preliminare
deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione
del 12 settembre 2003;
ACQUISITO il parere della
Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle
competenti Commissioni del
Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati,
in data 21 gennaio 2004;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione
del 23 gennaio 2004;
Su proposta del Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il
Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto
legislativo:
CAPO I
Scuola dell’infanzia
Articolo 1
Finalità della scuola
dell’infanzia
1. La scuola
dell’infanzia, non
obbligatoria e di durata
triennale, concorre
all’educazione e allo
sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e
sociale delle bambine e
dei bambini promuovendone
le potenzialità di
relazione, autonomia,
creatività, apprendimento,
e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza
delle opportunità
educative; nel rispetto
della primaria
responsabilità educativa
dei genitori, contribuisce
alla formazione integrale
delle bambine e dei
bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica,
realizza il profilo
educativo e la
continuità educativa con
il complesso dei servizi
all’infanzia e con la
scuola primaria.
2. È assicurata la
generalizzazione
dell’offerta formativa e
la possibilità di
frequenza della scuola
dell’infanzia. A tali
fini si provvede
attraverso ulteriori
decreti legislativi di cui
all’articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53, nel
rispetto delle modalità di
copertura finanziaria
definite dall’articolo 7,
comma 8 della predetta
legge.
3. Al fine di
realizzare la continuità
educativa di cui al comma
1, gli uffici scolastici
regionali promuovono
appositi accordi con i
competenti uffici delle
Regioni e degli Enti
locali.
Articolo 2
Accesso alla scuola
dell’infanzia
1. Alla scuola
dell’infanzia possono
essere iscritti le bambine
e i bambini che compiono i
tre anni di età entro il
30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento.
Articolo 3
Attività educative
1. L’orario annuale delle
attività educative per la
scuola dell’infanzia,
comprensivo della quota
riservata alle Regioni,
alle istituzioni
scolastiche autonome e
all’insegnamento della
religione cattolica in
conformità all’Accordo che
apporta modifiche al
Concordato lateranense e
relativo Protocollo
addizionale, reso
esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121, ed
alle conseguenti intese,
si diversifica da un
minimo di 875 ad un
massimo di 1700 ore, a
seconda dei progetti
educativi delle singole
scuole dell’infanzia,
tenuto conto delle
richieste delle famiglie.
2. Al fine del
conseguimento degli
obiettivi formativi, i
docenti curano la
personalizzazione delle
attività educative,
attraverso la relazione
con la famiglia in
continuità con il primario
contesto affettivo e di
vita delle bambine e dei
bambini. Nell’esercizio
dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche
sono attuate opportune
forme di coordinamento
didattico, anche per
assicurare il raccordo in
continuità con il
complesso dei servizi
all’infanzia e con la
scuola primaria.
3. Allo scopo di
garantire le attività
educative di cui ai commi
1 e 2 è costituito
l’organico di istituto.
4. La scuola dell’infanzia
cura la documentazione
relativa al processo
educativo e, in
particolare, all’autonomia
personale delle bambine e
dei
bambini, con la
collaborazione delle
famiglie.
CAPO II
Primo ciclo di istruzione
Articolo 4
Articolazione del ciclo e
periodi
1. Il primo ciclo
d’istruzione è costituito
dalla scuola primaria e
dalla scuola secondaria di
primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua
specificità. Esso ha la
durata di otto anni e
costituisce il primo
segmento in cui si
realizza il diritto-dovere
all’istruzione e
formazione.
2. La scuola primaria,
della durata di cinque
anni, è articolata in un
primo anno, raccordato con
la scuola dell’infanzia e
teso al raggiungimento
delle strumentalità di
base, e in due periodi
didattici biennali.
3. La scuola secondaria di
primo grado, della durata
di tre anni, si articola
in un periodo didattico
biennale e in un terzo
anno, che completa
prioritariamente il
percorso disciplinare ed
assicura l’orientamento ed
il raccordo con il secondo
ciclo.
4. Il passaggio dalla
scuola primaria alla
scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di
valutazione positiva al
termine del secondo
periodo didattico
biennale.
5. Il primo ciclo di
istruzione ha
configurazione autonoma
rispetto al secondo ciclo
di istruzione e si
conclude con l’esame di
Stato.
6. Le scuole statali
appartenenti al primo
ciclo possono essere
aggregate tra loro in
istituti comprensivi anche
comprendenti le scuole
dell’infanzia esistenti
sullo stesso territorio.
CAPO III
La scuola primaria
Articolo 5
Finalità
1. La scuola primaria,
accogliendo e valorizzando
le diversità individuali,
ivi comprese quelle
derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto
delle diversità
individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e
le abilità di base, ivi
comprese quelle relative
all’alfabetizzazione
informatica, fino alle
prime sistemazioni
logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi
espressivi, la lingua
italiana e l'alfabetizzazione
nella lingua inglese, di
porre le basi per
l'utilizzazione di
metodologie scientifiche
nello studio del mondo
naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le
capacità relazionali e di
orientamento nello spazio
e nel tempo, di educare ai
principi fondamentali
della convivenza civile.
Articolo 6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo
anno della scuola primaria
le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto
dell’anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti
al primo anno della scuola
primaria anche le bambine
e i bambini che compiono i
sei anni di età entro il
30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento.
Articolo 7
Attività educative e
didattiche
1. Al fine di garantire
l’esercizio del
diritto-dovere di cui
all’articolo 4, comma 1,
l’orario annuale delle
lezioni nella scuola
primaria, comprensivo
della quota riservata alle
Regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e
all’insegnamento della
religione cattolica in
conformità alle norme
concordatarie di cui
all’articolo 3, comma 1,
ed alle conseguenti
intese, è di 891 ore,
oltre a quanto previsto al
comma 2.
2. Le istituzioni
scolastiche, al fine di
realizzare la
personalizzazione del
piano di studi,
organizzano, nell’ambito
del piano dell’offerta
formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste
delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con
il profilo educativo, per
ulteriori 99 ore annue, la
cui scelta è facoltativa e
opzionale per gli allievi,
e la cui frequenza è
gratuita.
Gli allievi sono tenuti
alla frequenza delle
attività facoltative per
le quali le rispettive
famiglie hanno esercitato
l’opzione. Le predette
richieste sono formulate
all’atto dell’iscrizione.
Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta
delle famiglie, le
istituzioni scolastiche
possono, nella loro
autonomia, organizzarsi
anche in rete.
3. L’orario di cui ai
commi 1 e 2 non comprende
il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire
le attività educative e
didattiche, di cui ai
commi 1 e 2, nonché
l’assistenza educativa da
parte del personale
docente nel tempo
eventualmente dedicato
alla mensa e al dopo mensa
fino ad un massimo di 330
ore annue fermo restando
il limite del numero
complessivo dei posti di
cui all’articolo 15, è
costituito l’organico di
istituto. Per lo
svolgimento delle attività
e degli insegnamenti di
cui al comma 2, ove essi
richiedano una specifica
professionalità non
riconducibile al profilo
professionale dei docenti
della scuola primaria, le
istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti
delle risorse iscritte nei
loro bilanci, contratti di
prestazione d’opera con
esperti, in possesso di
titoli definiti con
decreto del Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca di concerto con il
Ministro per la funzione
pubblica.
5. L’organizzazione delle
attività educative e
didattiche rientra
nell’autonomia e nella
responsabilità delle
istituzioni scolastiche,
fermo restando che il
perseguimento delle
finalità di cui
all’articolo 5, assicurato
dalla personalizzazione
dei piani di studio, è
affidato ai docenti
responsabili delle
attività educative e
didattiche, previste dai
medesimi piani di studio.
A tal fine concorre
prioritariamente, fatta
salva la contitolarità
didattica dei docenti, per
l’intera durata del corso,
il docente in possesso di
specifica formazione che,
in costante rapporto con
le famiglie e con il
territorio, svolge
funzioni di orientamento
in ordine alla scelta
delle attività di cui al
comma 2, di tutorato degli
allievi, di coordinamento
delle attività educative e
didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie
e di cura della
documentazione del
percorso formativo
compiuto dall’allievo, con
l’apporto degli altri
docenti.
6. Il docente al quale
sono affidati i compiti
previsti dal comma 5
assicura, nei primi tre
anni della scuola
primaria, un'attività di
insegnamento agli alunni
non inferiore alle 18 ore
settimanali.
7. Il dirigente
scolastico, sulla base di
quanto stabilito dal piano
dell’offerta formativa e
di criteri generali
definiti dal collegio dei
docenti e dal consiglio
di circolo o di istituto,
dispone l’assegnazione dei
docenti alle classi avendo
cura di garantire le
condizioni per la
continuità didattica
nonché la migliore
utilizzazione delle
competenze e delle
esperienze professionali,
fermo restando quanto
previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni
scolastiche definiscono le
modalità di svolgimento
dell’orario delle attività
didattiche sulla base del
piano dell’offerta
formativa, delle
disponibilità strutturali
e dei servizi funzionanti,
fatta salva comunque la
qualità
dell’insegnamento-apprendimento.
9. Nell’organizzazione
dell’orario settimanale i
criteri della
programmazione delle
attività educative devono
rispettare una equilibrata
ripartizione dell’orario
quotidiano tra le attività
obbligatorie e quelle
opzionali facoltative.
Articolo 8
La valutazione nella
scuola primaria
1. La valutazione,
periodica e annuale, degli
apprendimenti e del
comportamento degli alunni
e la certificazione delle
competenze da essi
acquisite, sono affidate
ai docenti responsabili
delle attività educative e
didattiche previste dai
piani di studio
personalizzati; agli
stessi è affidata la
valutazione dei periodi
didattici ai fini del
passaggio al periodo
successivo.
2. I medesimi docenti, con
decisione assunta
all’unanimità, possono non
ammettere l’alunno alla
classe successiva,
all’interno del periodo
biennale, in casi
eccezionali e comprovati
da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei
processi di apprendimento
e della relativa
valutazione, nonché la
continuità didattica, sono
assicurati anche
attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di
titolarità almeno per il
tempo corrispondente al
periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti
da scuola privata o
familiare sono ammessi a
sostenere esami di
idoneità per la frequenza
delle classi seconda,
terza, quarta e quinta. La
sessione di esami è unica.
Per i candidati assenti
per gravi e comprovati
motivi sono ammesse prove
suppletive che devono
concludersi prima
dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico
successivo.
CAPO IV
Scuola secondaria di primo
grado
Articolo 9
Finalità della scuola
secondaria di I grado
1. La scuola secondaria di
primo grado, attraverso le
discipline di studio, è
finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di
studio e al rafforzamento
delle attitudini
all’interazione sociale;
organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione
e l'approfondimento nelle
tecnologie informatiche,
le conoscenze e le
abilità, anche in
relazione alla tradizione
culturale e alla
evoluzione sociale,
culturale e scientifica
della realtà
contemporanea; è
caratterizzata dalla
diversificazione didattica
e metodologica in
relazione allo sviluppo
della personalità
dell'allievo; cura la
dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa
progressivamente le
competenze e le capacità
di scelta corrispondenti
alle attitudini e
vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti
adeguati alla prosecuzione
delle attività di
istruzione e di
formazione;
introduce lo studio di una
seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad
orientarsi per la
successiva scelta di
istruzione e formazione.
Articolo 10
Attività educative e
didattiche
1. Al fine di garantire
l’esercizio del
diritto-dovere di cui
all’articolo 4, comma 1,
l’orario annuale delle
lezioni nella scuola
secondaria di primo grado,
comprensivo della quota
riservata alle Regioni,
alle istituzioni
scolastiche autonome e
all’insegnamento della
religione cattolica in
conformità alle norme
concordatarie, di cui
all’articolo 3, comma 1,
ed alle conseguenti
intese, è di 891 ore,
oltre a quanto previsto al
comma 2.
2. Le istituzioni
scolastiche, al fine di
realizzare la
personalizzazione del
piano di studi,
organizzano, nell’ambito
del piano dell’offerta
formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste
delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con
il profilo educativo, e
con la prosecuzione degli
studi del secondo ciclo,
per ulteriori 198 ore
annue, la cui scelta è
facoltativa e opzionale
per gli allievi e la
cui frequenza è gratuita.
Gli allievi sono tenuti
alla frequenza delle
attività facoltative per
le quali le rispettive
famiglie hanno esercitato
l’opzione. Le predette
richieste sono formulate
all’atto dell’iscrizione.
Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta
delle famiglie, le
istituzioni scolastiche
possono, nella loro
autonomia, organizzarsi
anche in rete.
3. L’orario di cui ai
commi 1 e 2 non comprende
il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di
garantire le attività
educative e didattiche, di
cui ai commi 1 e 2,
nonché l’assistenza
educativa da parte del
personale docente nel
tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al
dopo mensa fino ad un
massimo di 231 ore annue
fermo restando il limite
del numero complessivo dei
posti di cui all’articolo
15, è costituito
l’organico di istituto.
Per lo svolgimento delle
attività e degli
insegnamenti di cui al
comma 2, ove essi
richiedano una specifica
professionalità non
riconducibile agli ambiti
disciplinari per i quali è
prevista l’abilitazione
all’insegnamento, le
istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti
delle risorse iscritte nei
loro bilanci, contratti di
prestazione d’opera con
esperti, in possesso di
titoli definiti con
decreto del Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca di concerto con il
Ministro per la funzione
pubblica.
5. L’organizzazione delle
attività educative e
didattiche rientra
nell’autonomia e nella
responsabilità delle
istituzioni scolastiche,
fermo restando che il
perseguimento delle
finalità di cui
all'articolo 9 è affidato,
anche attraverso la
personalizzazione dei
piani di studio, ai
docenti responsabili degli
insegnamenti e delle
attività educative e
didattiche previste dai
medesimi piani di studio.
A tal fine concorre
prioritariamente, per
l’intera durata del corso,
il docente in possesso di
specifica formazione che,
in costante rapporto con
le famiglie e con il
territorio, svolge
funzioni di orientamento
nella scelta delle
attività di cui al comma
2, di tutorato degli
alunni, di coordinamento
delle attività educative e
didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie
e di cura della
documentazione del
percorso formativo
compiuto dall’allievo, con
l’apporto degli altri
docenti.
Articolo 11
Valutazione, scrutini ed
esami
1. Ai fini della validità
dell’anno, per la
valutazione degli allievi
è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti
dell’orario annuale
personalizzato di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo
10. Per casi eccezionali,
le istituzioni scolastiche
possono autonomamente
stabilire motivate deroghe
al suddetto limite.
2. La valutazione,
periodica e annuale, degli
apprendimenti e del
comportamento degli
allievi e la
certificazione delle
competenze da essi
acquisite sono affidate ai
docenti responsabili degli
insegnamenti e delle
attività educative e
didattiche previsti dai
piani di studio
personalizzati. Sulla base
degli esiti della
valutazione periodica, le
istituzioni scolastiche
predispongono gli
interventi educativi e
didattici, ritenuti
necessari al recupero e
allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la
valutazione biennale ai
fini del passaggio al
terzo anno, avendo cura di
accertare il
raggiungimento di tutti
gli obiettivi formativi
del biennio, valutando
altresì il comportamento
degli alunni. Gli stessi,
in casi motivati, possono
non ammettere l'allievo
alla classe successiva
all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della
scuola secondaria di I
grado si conclude con un
esame di Stato.
5. Alle classi seconda e
terza si accede anche per
esame di idoneità, al
quale sono ammessi i
candidati privatisti che
abbiano compiuto o
compiano entro il 30
aprile dell’anno
scolastico di riferimento,
rispettivamente,
l’undicesimo e il
dodicesimo anno di età e
che siano in possesso del
titolo di ammissione alla
prima classe della scuola
secondaria di primo grado,
e i candidati che abbiano
conseguito il predetto
titolo, rispettivamente,
da almeno uno o due anni.
6. All’esame di Stato di
cui al comma 4 sono
ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano
compiuto, entro il 30
aprile dell’anno
scolastico di riferimento,
il tredicesimo anno di età
e che siano in possesso
del titolo di ammissione
alla prima classe della
scuola secondaria di primo
grado. Sono inoltre
ammessi i candidati che
abbiano conseguito il
predetto titolo da almeno
un triennio e i candidati
che nell’anno in corso
compiano ventitre anni di
età.
7. Il miglioramento dei
processi di apprendimento
e della relativa
valutazione, nonché la
continuità didattica, sono
assicurati anche
attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di
titolarità, almeno per il
tempo corrispondente al
periodo didattico.
CAPO V
Norme finali e transitorie
Articolo 12
Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico
2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola
dell’infanzia, in forma di
sperimentazione, volta
anche alla definizione
delle esigenze di nuove
professionalità e modalità
organizzative, le
bambine e i bambini che
compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con la
disponibilità dei posti,
la recettività delle
strutture, la funzionalità
dei servizi, e delle
risorse finanziarie dei
comuni, secondo gli
obblighi conferiti
dall’ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal
patto di stabilità.
Dovrà essere favorita
omogeneità di
distribuzione, sul
territorio nazionale, dei
livelli di servizio, senza
penalizzare o limitare le
opportunità esistenti.
Alle stesse condizioni e
modalità, per gli anni
scolastici successivi può
essere consentita
un'ulteriore, graduale
anticipazione, fino al
limite temporale di cui
all’articolo 2. Il
Ministro dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca provvede, con
proprio decreto,
sentita l’Associazione
Nazionale dei Comuni
d’Italia (ANCI), salvo
quanto previsto
all’articolo 7, comma 4
della legge 28 marzo 2003,
n.53, a modulare le
anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del
limite di spesa di cui
all’articolo 18.
2. Al fine di armonizzare
il passaggio al nuovo
ordinamento, fino
all’emanazione delle norme
regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto
del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
si adotta in via
transitoria l’assetto
pedagogico, didattico ed
organizzativo individuato
nell’allegato A.
Articolo 13
Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico
2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola
primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei
anni di età entro il 28
febbraio 2004.
Per gli anni scolastici
successivi può essere
consentita, con decreto
del Ministro
dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca, un'ulteriore
anticipazione delle
iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dal
precedente articolo 6,
comma 2.
2. Per l’attuazione delle
disposizioni del presente
decreto sono avviate,
dall’anno scolastico
2003-2004, la prima e la
seconda classe della
scuola primaria e, a
decorrere dall’anno
scolastico 2004-2005, la
terza, la quarta e la
quinta classe.
3. Al fine di armonizzare
il passaggio al nuovo
ordinamento, l’avvio del
primo ciclo di istruzione
ha carattere di
gradualità. Fino
all’emanazione delle norme
regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto
Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, si adotta, in via
transitoria, l’assetto
pedagogico, didattico e
organizzativo individuato
nell’allegato B, facendo
riferimento al profilo
educativo, culturale e
professionale individuato
nell’allegato D.
Articolo 14
Scuola secondaria di I
grado
1. A decorrere dall'anno
scolastico 2004-2005 è
avviata la prima classe
del biennio della scuola
secondaria di primo grado;
saranno successivamente
avviate, dall’anno
scolastico 2005-2006, la
seconda classe del
predetto biennio e,
dall’anno scolastico
2006-2007, la terza classe
di completamento del
ciclo.
2. Fino all’emanazione
delle norme regolamentari
di cui all’articolo 8 del
decreto Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, si adotta, in via
transitoria, l’assetto
pedagogico, didattico e
organizzativo individuato
nell’allegato C, facendo
riferimento al profilo
educativo culturale e
professionale individuato
nell’allegato D.
3. Al fine di
assicurare il passaggio
graduale al nuovo
ordinamento per l’anno
scolastico 2004/2005, e
fino alla messa a regime
della scuola secondaria di
primo grado, l’assetto
organico delle scuole
secondarie di primo grado,
come definito
dall’articolo 10, comma 4
. viene confermato secondo
i criteri fissati nel
decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio
1982, n. 782.
4. In attesa
dell’emanazione delle
norme regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto
del Presidente della
Repubblica n.275 del 1999,
le istituzioni
scolastiche,
nell’esercizio della
propria autonomia
didattica ed
organizzativa, provvedono
ad adeguare la
configurazione oraria
delle cattedre e dei posti
di insegnamento ai nuovi
piani di studio allegati
al presente decreto.
5. Ai fini
dell’espletamento
dell’orario di servizio
obbligatorio il personale
docente interessato ad una
diminuzione del suo
attuale orario di cattedra
viene utilizzato per le
finalità e per le attività
educative e didattiche
individuate,
rispettivamente,
dall’articolo 9 e
dall’articolo 10 del
presente decreto
legislativo.
6. Entro un anno dalla
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo, sono
ridefinite le classi di
abilitazione
all’insegnamento in
coerenza con i nuovi piani
di studio della scuola
secondaria di primo grado.
Articolo 15
Attività di tempo pieno e
di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare
le attività educative di
cui all’articolo 7, commi
1, 2 e 3 e all’articolo
10, commi 1, 2 e 3, è
confermato in via di prima
applicazione, per l’anno
scolastico 2004/2005, il
numero dei posti attivati
complessivamente a livello
nazionale per l’anno
scolastico 2003/2004 per
le attività di tempo pieno
e di tempo prolungato ai
sensi delle norme
previgenti. Per gli anni
successivi, ulteriori
incrementi di posti, per
le stesse finalità,
possono essere attivati
nell’ambito della
consistenza dell’organico
complessivo del personale
docente dei corrispondenti
ordini di scuola
determinata con il decreto
del Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca di concerto con il
Ministro dell’economia e
delle finanze, di cui
all’articolo 22, comma 2,
della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
Articolo 16
Frequenza del primo ciclo
dell’istruzione
1. Restano in vigore,
in attesa dell’emanazione
del decreto legislativo
con il quale sarà
ridefinito ed ampliato, ai
sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n.53,
l’obbligo di istruzione di
cui all’articolo 34 della
Costituzione, le sanzioni
previste dalle vigenti
disposizioni per il caso
di mancata frequenza del
primo ciclo
dell’istruzione.
Articolo 17
Disposizioni particolari
per le Regioni a statuto
speciale e per le Province
autonome di Trento e
Bolzano
1. Sono fatte salve le
competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle
Province autonome di
Trento e Bolzano in
conformità ai rispettivi
statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3.
2. Fermo restando quanto
stabilito dal comma 1, nel
territorio della provincia
di Trento, il presente
decreto si applica
compatibilmente con quanto
stabilito dall’Intesa tra
il Ministero
dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca e la provincia
autonoma di Trento
sottoscritta il 12 giugno
2002, come integrata il 29
luglio 2003; in
particolare sono fatte
salve, per i tre anni
scolastici successivi alla
data di entrata in vigore
del presente decreto, le
iniziative finalizzate
all’innovazione, relative
al primo ciclo
dell’istruzione avviate
sulla base della predetta
intesa a partire dal 1°
settembre 2003.
Articolo 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione
dell’articolo 6, comma 2,
dell’articolo 12, comma 1,
dell’articolo 13, comma 1,
limitatamente alla scuola
dell’infanzia statale e
alla scuola primaria
statale, determinati nella
misura massima di 12.731
migliaia di euro per
l’anno 2003, 45.829
migliaia di euro per
l’anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2005,
si provvede con i fondi
previsti allo scopo
dall’articolo 7, comma 5
della legge n.53 del 2003.
Articolo 19
Norme finali e Abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli
interventi previsti, per
gli alunni in situazione
di handicap, dalla legge 5
febbraio 1992, n.104.
2. Le espressioni "scuola
materna", "scuola
elementare" e "scuola
media" contenute nelle
disposizioni vigenti si
intendono sostituite dalle
espressioni,
rispettivamente, "scuola
dell’infanzia", "scuola
primaria" e "scuola
secondaria di primo
grado".
3. Le seguenti
disposizioni del testo
unico approvato con
decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297
continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni
di scuola materna e alle
classi di scuola
elementare e di scuola
media ancora funzionanti
secondo il precedente
ordinamento, ed agli
alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate a decorrere
dall’anno scolastico
successivo al completo
esaurimento delle predette
sezioni e classi: articolo
99, commi 1 e 2; articolo
104; articolo 109, commi 2
e 3; articolo 118;
articolo 119; articolo
128, commi 3 e 4; articolo
145; articolo 148;
articolo 149; articolo
150; articolo 161, comma
2; articolo 176; articolo
177; articolo 178, commi 1
e 3; articolo 183, comma
2; articolo 442.
4. Le seguenti
disposizioni del testo
unico di cui al comma 3
sono abrogate a decorrere
dall’anno scolastico
successivo all’entrata in
vigore del presente
decreto: articolo 129;
articolo 130; articolo
143, comma 1; articolo
147; articolo 162, comma
5; articolo 178, comma 2.
5. E. abrogata ogni altra
disposizione incompatibile
con le norme del presente
decreto.
6. Al testo unico di cui
al comma 3 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 100, comma
1 le parole .di cui
all’articolo 99. sono
soppresse;
b) all’articolo 183, comma
1 le parole .a norma
dell’articolo 177, comma
5.
sono soppresse.
7. Il presente decreto
entra in vigore alla data
della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di
farlo osservare.