Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale
della Scuola
Circolare Ministeriale n. 88 del 9
dicembre 2004
Alle Direzioni
Scolastiche Regionali
Ai Centri Servizi Amministrativi
Alla Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma di Trento
All’Intendenza Scolastica per la Scuola
in Lingua Tedesca di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Scuole
delle Località Ladine di Bolzano
Alla Regione Autonoma della Valle
d’Aosta - Assessorato Istruzione e Cultura - Aosta
e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro
All’Ufficio Legislativo
All’I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale
Pensioni - Ufficio I Normativa
Al Ministero per gli Affari Esteri -
Direzione Generale P.C.C.
Alle Direzioni Generali
Al Servizio Controllo Interno
Oggetto: D.M. 9.12.2004. Cessazioni dal
servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M fissa, all’art. 1, il
termine finale del 10 gennaio 2005 per la presentazione,
da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, al
raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre
2005.
Entro la medesima data del 10 gennaio
2005 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Poiché il compito dei Centri Servizi
Amministrativi, per quanto attiene alle istanze di qualsiasi tipo per le quali
è necessario accertare l’esistenza dei presupposti richiesti, (accertamento
del compiuto quarantennio, maturazione del diritto a pensione in caso di
dimissioni volontarie, ecc....) è limitato alla sola comunicazione negativa
circa il compiuto quarantennio o la maturazione del diritto a pensione, le
scuole possono fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo
il 10.01.2005.
Il suddetto termine del 10 gennaio 2005
deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare
prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza
in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento
pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio
1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che deve
ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare
separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò
sia per il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia
perché diversi sono i presupposti giuridici per l’accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l’accettazione delle istanze di dimissioni volontarie non è
subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a carico degli
interessati, di un procedimento disciplinare, talchè le relative cattedre e
posti da essi occupati possono essere inseriti nelle operazioni di
trasferimento, l’accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle
medesime che alla eventuale assenza di personale in esubero dopo il
completamento delle operazioni di mobilità. In tal caso, stante la
incompatibilità delle istanze in argomento, ove esse vengano presentate
separatamente, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella di dimissioni
volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA
deve indirizzare le domande in questione, compresa l’eventuale revoca delle
medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa
da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi
Amministrativi. Se già presentate soltanto presso le scuole, le istanze
medesime devono essere inviate anche al competente Centro Servizi
Amministrativi nel termine sopra precisato, qualora gli stessi non ne siano
già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2005, per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia
delle istanze di dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, laddove non revocate entro la
predetta data, dovrà essere tempestivamente rimessa, da parte delle
istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale dell’I.N.P.D.A.P..
Si ritiene opportuno rammentare che, in
virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di
trattenimento in servizio, limitate alle fattispecie previste dall’art. 509 -
commi 2, 3 e 5 del D.P.R. 16.4.1994 n. 297, qualora esse non siano state
revocate, come già precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n.
496, non occorre emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si
intendono accettate alla data del 10 gennaio 2005.
Parimenti, ai sensi dell’art. 1 del
d.P.R. 11.1.2001, n. 101, non occorre emettere alcun provvedimento formale nei
casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.
L’emissione di un provvedimento formale
è, invece, richiesta quando le autorità competenti abbiano comunicato agli
interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2005, e, cioè entro il 9 febbraio
2005, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di
dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Nell’ ipotesi sopra
indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del
relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico.
Ugualmente è necessario l’accoglimento
con provvedimento formale delle richieste di trattenimento in servizio fino al
70° anno di età, ex art 1 quater della L. 186 del 27 luglio 2004, trattandosi
di una facoltà dell’Amministrazione che valuterà la richiesta sulla base dei
criteri stabiliti dalla predetta legge. Su tale ultima fattispecie si fa
riserva di diramare successive precisazioni.
Circa la possibilità per gli interessati
di optare per la pensione liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle
istruzioni contenute nella informativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001
reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L’art. 2 del decreto ministeriale in
esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei
riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti;
l’accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno
scolastico, nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi.
In considerazione di ciò, i capi dei
suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla
pensione entro il 1° marzo 2005 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal
ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario
fornire alle scuole le informazioni sul personale docente per grado di scuola,
dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.
Si precisa, altresì, che i Centri
Servizi Amministrativi possono provvedere all’inserimento dei dati degli
interessati, da inviare all’INPDAP tramite il sistema informatico, appena
dispongano di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione
pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza
fissata per le operazioni di mobilità per ogni grado di scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa
la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione del
diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di
ciascun interessato.
B) Trattamento di quiescenza per
cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2005
La necessità di garantire agli
interessati la corresponsione della pensione senza soluzione di continuità,
rispetto allo stipendio, rende opportuno il mantenimento, presso i Centri
Servizi Amministrativi, della competenza in ordine agli adempimenti relativi
al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si
verificheranno sino al 1° settembre 2005 comprese, pertanto, anche quelle per
limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni
volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.
213 dell’8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre
2001.
Con l’occasione, si precisa che, anche
per i casi di liquidazione dell’indennità “Una tantum” in luogo di pensione,
occorre inviare il prospetto informativo, oltre alla documentazione
specificata nelle precitate circolari n. 213, 234 e 175 necessaria per tale
forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l’eventuale mod. L. 322, al cui adempimento provvederà la competente sede
provinciale territoriale dell’I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi
Amministrativi provvederanno alla compilazione del “prospetto dati” nei casi
di cessazione dal servizio che avverranno entro la precitata data del 1.9.2005
per infermità non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza,
licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente
rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui
all’art. 17 del C.C.N.L. 24 luglio 2003.
C) Valutazione a domanda di
servizi e/o periodi per la pensione
Si ritiene opportuno rammentare, ancora
una volta, che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di
cui alle leggi 29/1979 e 45/1990 e di sistemazione contributiva di cui
all’art. 142, comma 2, del T.U. 29.12.1973 n. 1092 devono essere tenute
presenti le indicazioni contenute nelle CC.MM. n. 213/2000 e n. 234/2000. Si
reputa altresì utile rammentare che non devono essere inviati alle Ragionerie
Provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i provvedimenti emessi
sulla base delle suddette istanze presentate entro il 31.8.2000 se riferite al
personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2004 al 1° settembre
2005, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono
connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative
all’applicazione degli istituti di cui sopra, recanti una data successiva al
31.08.2000, devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede
periferica dell’I.N.P.D.A.P. e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1°
settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire, dall’ufficio che ne è in
possesso, alla competente sede periferica dell’I.N.P.D.A.P. dandone
comunicazione alla scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica
dell’Ente previdenziale procederà all’istruttoria delle medesime richieste,
chiedendo le notizie occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l’anno
scolastico in corso.
Si precisa, altresì, che qualora il
medesimo dipendente abbia prodotto una domanda anteriormente al 1° settembre
2000 e un’altra dopo tale data, la prima istanza va definita secondo le
modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le
informazioni richieste dalle Sedi periferiche dell’INPDAP, vanno comunicati i
dati retributivi come sono presenti al sistema informativo, con riserva di
fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli
interessati.
D) Indennità di buonuscita -
Liquidazione e riscatto
L’art. 2 commi 1 e 2, della legge
8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio all’INPDAP delle competenze in materia
pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine
servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR
1. Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per il
passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell’indennità di
buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti
Scolastici dal 1°.9.2005
La cessazione dal servizio dei Dirigenti
Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell’area V della dirigenza e,
in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene,
tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti
cause di cessazione.
compimento del 65° anno di
età: la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di
età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La
cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della
succitata condizione, sempre che l’interessato non chieda di usufruire dei
benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5
dello stesso articolo, del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10
gennaio del 2005. Entro la medesima data potrà essere presentata istanza di
permanenza in servizio ex art. 1-quater della legge 186/2004 che potrà essere
accettata dall’amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge
stessa. Su tale ultima fattispecie si fa riserva di diramare successive
precisazioni.
Compimento dell’anzianità
massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40):
l’Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che
l’interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di
permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di
usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età,
ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
Dimissioni dal servizio:
Per tale fattispecie l’art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la
riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello
stesso articolo. L’Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del
diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli
interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno
facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e
tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.
- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Direttore Generale: Cosentino