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Novità per le assenze per visite specialistiche

Il dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato una circolare n.2/2014 con oggetto: decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n.125 del 30 ottobre 2013, art.4 comma 16 bis.

Nella circolare, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, si esplicitano degli indirizzi applicativi.
"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione e trasmesse da quest'ultimi mediante posta elettronica".
Nella circolare si chiarisce che per l'effettuazione di visite , terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o utilizzando i permessi brevi.
La giustificazione dell'assenza emessa da una struttura pubblica o privata può essere consegnata al dipendente per l'inoltro all'amministrazione di appartenenza o inviata per via telematica in formato PDF. La giustificazione, oltre i dati e la qualifica di chi la redige, deve contenere il giorno, l'orario d'ingresso e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria. L'attestazione non deve recare indicazione della diagnosi nè del tipo di prestazione effettuata.
Se la visita coincide con un periodo di assenza per malattia, in caso di controllo del medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata da un attestazione di presenza presso la struttura sanitaria, per via telematica o cartacea.
Qualora un dipendente debba sottoporsi a terapie che comportino incapacità al lavoro, può essere sufficente un'unica certificazione che attesti la necessità di cure ricorrenti.
Sarà, comunque, necessario presentare un calendario delle terapie e, in seguito, presentare delle singole attestazioni di presenza.
L'attestazione di presenza può essere documentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.