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Pensioni: proroga prescrizione contributi

PENSIONI novità in pillole

QUOTA 100

Tale istituto consente di andare in pensione prima avendo maturato “quota 100” come somma di almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Si tratta di una misura sperimentale per il triennio 2019/2021 fruibile fino al 31 dicembre 2021, data entro cui vanno maturati i requisiti per conseguire  il diritto.
Potranno, per il prossimo anno, cessare il servizio dal 1° settembre 2020, facendo quindi domanda di pensionamento, tutti i Docenti e gli Ata che raggiungeranno i requisiti sia anagrafici che contributivi, entro il 31 dicembre 2020.

PENSIONE DI VECCHIAIA E “SPERANZA DI VITA”
I requisiti di accesso alla pensione, specie per quella di vecchiaia sono due:
• l’età
• contributi versati.
In  passato l’età veniva fissata per legge e poteva essere modificata solo attraverso una nuova disposizione normativa, oggi le cose sono completamente cambiate. Attualmente l’età di accesso alla pensione di vecchiaia cambia in continuazione, questo perché vige il sistema della “speranza di vita”, un indice registrato dall’Istat tenendo conto della vita media della popolazione e adeguando questo dato all’accesso alla pensione: più è alta  la media della speranza di vita e più aumenta il requisito anagrafico; abbassandosi, invece, la media, diminuisce il requisito dell’età.

BLOCCATO L’AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE FINO AL 2022
Il decreto del 5 novembre 2019 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 non ci sarà alcun aumento dell’età pensionabile, come invece ci si aspettava. Questo perché l’Istat ha registrato una speranza di vita dello 0,025 talmente ininfluente da non produrre alcuna variazione ai requisiti in essere. E’ stato, pertanto, previsto un blocco di 4 anni dal 2019 al 2022 che renderà stabile a 67 anni l’età pensionabile, così com’è ora.
Questa notizia favorisce naturalmente coloro i quali compiranno i 67anni nel biennio 2021/2022.
La prossima verifica della speranza di vita, per l’età della pensione di vecchiaia, ci sarà dal 1° gennaio 2023.

PROROGA ” OPZIONE DONNA”
Il regime di prepensionamento “opzione donna” è una misura introdotta in via sperimentale dalla legge Maroni n. 243/04 e prevedeva che le donne appartenenti al regime misto di calcolo delle pensioni (retributivo/contributivo), potessero fino al 31 dicembre 2015 continuare a maturare il diritto al pensionamento anticipato in presenza di determinati requisiti e a condizione di optare per il calcolo della pensione con il solo sistema contributivo.
Bisognava, pertanto, per andare in pensione prima, rinunciare alla quota di pensione “retributiva” e vedersela calcolata con il solo sistema contributivo.
L’opzione donna molto discussa e poco gettonata negli scorsi anni è stata riscoperta in massa a seguito della riforma Fornero che ha ritardato di diversi anni il pensionamento, ma va detto che tale scelta comporterà  una riduzione dell’assegno pensionistico di circa il 25/30% rispetto alla pensione di vecchiaia.
Come già avvenuto nel 2018, anche nel 2019, se la manovra di fine anno verrà confermata, sarà prorogata di un anno la facoltà di opzione donna, consentendo il pensionamento alle lavoratrici che hanno maturato o matureranno i requisiti di almeno 35 anni di contributi e un’ età non inferiore ai 58 anni.
Sempre, naturalmente, optando per una pensione calcolata interamente col sistema contributivo.